“Raccolgo con favore l’iniziativa del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, appena insediatosi, di arrivare ad una proposta condivisa di nuova rappresentanza degli italiani all’estero che “parta dal basso” – come ha tenuto a sottolineare il Segretario Generale Michele Schiavone a margine del primo Comitato di Presidenza del CGIE”. Dino Nardi, coordinatore della Uim in Europa, presenta la sua proposta su Comites e Cgie del futuro.
“Anche sulla base dell’esperienza vissuta dal sottoscritto, prima nell’associazionismo italiano quindi nei Comites e nello stesso CGIE – aggiunge – ho pertanto elaborato una proposta di riforma dell’attuale rappresentanza (Comites/Cgie) che potrà aggiungersi a tante altre proposte per arricchire ulteriormente la discussione già avviata nel mondo dell’associazionismo italiano, nei Comites e nello stesso Consiglio Generale”.
Di seguito il testo della proposta.
PREMESSA
- 1) Il finanziamento dello Stato italiano per la rappresentanza degli italiani all’estero (Comites e Cgie) si è ridotto enormemente negli ultimi anni tanto che non permette più il normale svolgimento dell’attività dello stesso Cgie secondo i dettami della relativa legge.
- 2) La rappresentanza politica degli italiani all’estero con la legge 27 dicembre 2001, n. 459 “Norme per l0esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” è ormai ai massimi livelli con i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero.
- 3) Il web ed internet hanno reso possibile, oggi, una comunicazione mondiale inimmaginabile fino a pochi anni orsono.
Partendo da questa premessa necessita rivedere radicalmente l’attuale rappresentanza delle comunità italiane all’estero cercando di renderla più semplice e finanziariamente meno onerosa senza, peraltro, ridurne l’efficacia secondo il seguente schema impostato essenzialmente sui Comites eletti a suffragio universale:
LA PROPOSTA
Comites
InterComites di Paese
che elegge un suo Presidente
InterComites di Continente (Africa, Asia, Oceania, Nord America, America Latina, Europa) composto dai Presidenti degli InterComites di ciascun Paese di un determinato Continente, a sua volta, elegge un suo Presidente. Questo InterComites di Continente si riunisce una volta all’anno ed ai cui lavori partecipano i Consiglieri Sociali delle Ambasciate dei Paesi interessati, il Direttore della DGIE del MAECI e gli eletti nella Ripartizione della Circoscrizione Estero al quale appartiene il Continente.
Ad ogni inizio della legislatura viene convocata a Roma, da parte della Presidenza del Consiglio, una Assemblea Generale degli Italiani all’Estero (AGIE) per una disamina complessiva della situazione in cui si trovano le comunità italiane all’estero e per programmare eventuali iniziative legislative/amministrative a favore degli italiani all’estero.
L’Ufficio di Presidenza dell’AGIE è composto dai Presidenti degli InterComites di Continente (8) elegge al suo interno un Presidente e si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni sei mesi.
L’ AGIE è così composta:
- – I Presidenti degli InterComites di Paese;
- – Il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- – I ministri delle Amministrazioni interessate (Maeci – Istruzione – Lavoro – Finanze);
- – I Presidenti delle Commissioni parlamentari interessate agli italiani all’estero;
- – I Parlamentari della Circoscrizione Estero;
- – I Presidenti delle Regioni italiane e dell’ ANCI;
- – I Presidenti dei Patronati presenti all’estero;
- – I Presidenti delle Associazioni nazionali italiane presenti all’estero.Naturalmente per questa nuova rappresentanza degli italiani all’estero – impostata sui Comites / InterComites di Paese / InterComites di Continente / AGIE – si applicano gli stessi artt. 1, 2, 3 della Legge 6 novembre 1989, n. 368 che ha istituito il Consiglio Generale degli Italiani all’estero.
Dino Nardi, coordinatore UIM Europa (uimeuropa@bluewin.ch)
Zurigo, 22 giugno 2016____________________________________________________________________________
Legge 6 novembre 1989, n. 368, “Istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero”.
Art. 1 – E’ istituito il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE).
1-bis. Il CGIE è l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all’estero.
2. Il CGIE, in aderenza ai princìpi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all’estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all’estero e di facilitarne il mantenimento dell’identità culturale e linguistica, l’integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l’Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria italiana. Art. 2.1. Per l’attuazione dei fini di cui all’articolo 1 il CGIE provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell’Italia, i problemi delle comunità italiane all’estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare ;
b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all’estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell’identità nazionale delle comunità italiane all’estero;
d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell’anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;
d-bis) contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell’emigrazione. Art. 3. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero;
b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;
c) criteri per l’erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all’estero;
d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero; e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all’estero affrontate dal Governo e dalle regioni. 1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. ( Comma abrogato dall’art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 198)
3. (Comma abrogato dall’art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 198)
4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all’articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.
5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all’estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari.
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