Dopo che abbiamo trattato l’argomento “Canone Rai”, ed il nuovo sistema di riscossione attraverso la bolletta elettrica, ci sono arrivate moltissime richieste di chiarimento alle quali rispondiamo con piacere raggruppandole per argomento ricordando, altresì, che al momento siamo in attesa che il governo emani i relativi decreti attuativi.
Apparecchi per i quali si deve pagare il canone
A questo proposito l’Agenzia delle Entrate italiana – a seguito della nuova legge sul canone RAI entrata in vigore dal 1.1.2016 che ne ha introdotto il pagamento tramite la bolletta elettrica – ha tenuto a precisare quali apparecchiature devono pagare il Canone RAI e quelle esentate dal versamento dell’imposta. Ebbene, sono soggetti al Canone RAI gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dalla qualità o quantità di utilizzo. Da parte sua il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per le Comunicazioni) ha tenuto a precisare cosa si intenda per apparecchi “atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente: si tratta di tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Dunque è assoggettabile a Canone RAI anche un apparecchio al quale venga rimosso il sintonizzatore di cui era originariamente munito. Il pagamento è obbligatorio anche nel caso in cui l’apparecchio televisivo venga destinato ad uso diverso dalla visione della TV come, ad esempio, per la trasmissione interna di nastri preregistrati (videocassette, DVD, ecc.) o come terminale o monitor per videogiochi. Tale utilizzo, infatti, non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone TV. Ricordiamo che il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Mentre non si paga il Canone RAI in caso di personal computer, anche collegati in rete, pure nel caso in cui consentano l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, purché non lo facciano attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare. Inoltre, non va pagato il canone TV in caso di detenzione esclusiva di apparecchi radio.
Arretrati in bolletta
Raccogliendo una voce circolata in alcuni media nazionali italiani, molti emigrati ci hanno invece domandato se si corra il rischio di vedersi richiedere gli arretrati del Canone Rai per quanti in passato non lo hanno mai versato e lo pagheranno per la prima volta attraverso la bolletta elettrica. Su sollecitazione degli stessi parlamentari del PD eletti all’estero e di alcune associazioni di difesa dei consumatori è arrivato il chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che con un suo recente comunicato ha specificato che “In riferimento alle ricostruzioni di alcuni organi di stampa si precisa che nella bolletta elettrica, naturalmente, non saranno addebitati eventuali arretrati non pagati del canone Rai“.
Il Canone RAI per gli iscritti AIRE
Ovviamente, tra i messaggi pervenutici, gran parte contengono la lamentela che gli italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, con una abitazione in Italia, debbano pagare il Canone RAI pur utilizzando la TV in Italia solo per brevi periodi nel corso dell’anno. Purtroppo la legge non prevede alcun beneficio per gli iscritti AIRE.
La domanda di esenzione dal pagamento del Canone RAI
Infine diversi connazionali – titolari di una utenza elettrica in Italia – hanno domandato come fare per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone non possedendovi alcun apparecchio TV. Per questa domanda si deve presentare un’Autocertificazione all’Agenzia delle Entrate italiana. La UIM ha predisposto un modello di autocertificazione ad hoc proprio per gli iscritti AIRE per cui gli interessati potranno prendere contatto con il Circolo UIM più vicino oppure con la sede del Coordinamento Europeo della UIM a Zurigo (Werdstrasse 36; tel. +41 43 3222022; e-mail uimeuropa@bluewin.ch). Tuttavia, poiché il pagamento del canone avverrà per la prima volta con la bolletta elettrica del prossimo mese di luglio, si consiglia di attendere il mese di aprile prima di prendere qualsiasi iniziativa affinché sia possibile conoscere i decreti attuativi del governo.
Dino Nardi, coordinatore UIM Europa (uimeuropa@bluewin.ch)
Per quanto riguarda gli iscritti AIRE la legge 208 del dic. 2015 art non necessita certamente di citarli in causa direttamente quando comunque definisce lo stato anagrafico e il luogo di dimora di coloro che sono tenuti a pagare il canone. Non occorre certo un “beneficio” ne’ una interpretazione per comprendere come l’ iscritto AIRE non sia residente ne’ abbia dimora in Italia. Ma chi scrive il chiarimento citato sopra come divulgato dalla Rai purtroppo dichiara una inesattezza inducendo persone aventi uno stato anagrafico particolare a versare una tassazione non dovuta, per la quale sono state inoltrate richieste di chiarimenti in Parlamento.. Pretendere il pagamento solo perche ‘ nessun giudizio sia stato espresso finora, e voler interpretare, non senza conflitto di interesse, la legge a favore del beneficiario mi sembra addirittura sanzionabile. Ci auguriamo che vengano fatte le dovute correzioni e scuse ai cittadini italiani iscritti all’ AIRE. Cosi cita la legge:b) all’articolo 1, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Il canone di abbonamento e’, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».