Con un decreto appena emanato dai Ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico ed annunciato dal Presidente del Consiglio è stata ampliata la platea degli ultra75enni esenti dal pagamento del Canone RAI.
La nuova norma interessa ovviamente anche gli italiani all’estero proprietari di immobile in Italia e di apparecchio televisivo. Praticamente aumenta la soglia di reddito familiare che permette l’esenzione dal canone TV e di conseguenza, in base alle stime del Governo, i nuclei familiari aventi diritto all’esenzione passeranno dagli attuali 115.000 a 350.000.
Verrà privilegiata la classe di anziani più poveri perché è stata innalzata da 6.713 a 8.000 euro la soglia di reddito familiare al di sotto della quale si è esenti (sempre l’utente interessato abbia compiuto i 75 anni).
Si tratta ovviamente di un reddito molto basso che esclude comunque dall’esenzione la maggioranza dei nuclei familiari.
Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45, 94 euro a rata), oppure in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23, 93 a rata).
Si ricorda inoltre che i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo possono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni possedute è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che, nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv. La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale. Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate o avvalersi degli intermediari abilitati per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale , in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata , firmata digitalmente, all’indirizzo [ mailto:cp22.sat@postacertificata.rai.it | cp22.sat@postacertificata.rai.it] . ll canone può essere versato anche tramite addebito sul rateo della pensione, purché il reddito familiare sia non superiore a 18.000 euro. E’ necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.
Riteniamo che uno degli obiettivi legislativi prioritari degli eletti all’estero nella prossima legislatura dovrà essere quello di introdurre l’esenzione dal canone Rai per i residenti all’estero proprietari di immobili in Italia.
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