In vista delle prossime elezioni politiche, l’art. 4 della Legge 459/2001 prevede che l’elettore residente all’estero possa esercitare l’opzione per il voto in Italia dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto di indizione della data delle elezioni (4 marzo 2018), decreto controfirmato successivamente dal Presidente della Repubblica il 28 dicembre 2017.
L’opzione di voto deve pervenire per iscritto entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni ovvero entro e non oltre l’8 gennaio 2018.
La comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. Per tale comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo disponibile presso il Consolato, i Patronati, le associazioni, il COMITES oppure prelevare il modulo di opzione da questa pagina web nei formati DOC o PDF.
Se la dichiarazione non è consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.
Il cittadino italiano residente all’estero ha il dovere di tenere informato l’Ufficio consolare se ha trasferito la propria residenza o abitazione.
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