Il 20 maggio si è tenuta presso la sede della SAIG una Conferenza alla quale hanno assistito molte persone che hanno seguito con notevole interesse e partecipazione gli argomenti trattati dai relatori presenti, L’on. Alessio Tacconi, il presidente della Ital-Uil Svizzera, Mariano Franzin e l’Avv. Alessandra Testaguzza.
Dopo le presentazioni ed i saluti di rito da parte del coordinatore della SAIG, Carmelo Vaccaro, la parola è passata all’Avv. Alessandra Testaguzza che ha informato i presenti circa le novità in relazione alla cd amnistia sociale allo studio da parte delle istituzioni cantonali per dare risposte concrete a tutte quelle persone che usufruiscono di aiuti sociali cantonali e/o municipali, senza aver dichiarato di essere proprietari di beni all’estero.
Si tratta, invero, di uno degli argomenti che sta sollevando molti interrogativi e generando sempre più preoccupazione in questi ultimi tempi, soprattutto alla luce della legge federale che ha previsto la “mini” amnistia fiscale e che prevede un’autodenuncia alle autorità fiscali svizzere di tutti i beni esistenti nel proprio paese di origine e ovunque nel mondo.
L’Avv. Testaguzza ha riferito circa gli esiti dell’incontro con il Consigliere di Stato Mauro Poggia, che è, come noto, a capo del Dipartimento per l’impiego, gli affari sociali e la sanità (DEAS), avvenuto lo scorso lunedì 2 maggio, in occasione dell’intervista che ha concesso a “ciaoitalia.tv”. Fra le altre domande, una riguardava nello specifico l’argomento degli aiuti sociali concessi dal Servizio delle prestazioni complementarsi (SPC).
Il Consigliere Poggia ha specificato che, allo stato, sia in caso di autodenuncia, sia in caso di scoperta di beneficiari di aiuti sociali che non rivestano i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, vi sono delle conseguenze di tipo finanziario che possono anche essere piuttosto pesanti. Nel momento in cui il Servizio per le prestazioni complementari dovesse venire a conoscenza di beni, che non siano stati dichiarati e di proprietà di coloro che beneficiano di erogazioni sociali, è chiaro che l’ufficio deve anzitutto rimettere in discussione i termini di dette erogazioni (essendo cambiati i parametri), ricalcolare l’ammontare delle somme e, se del caso, sospendere gli aiuti, chiedendo la restituzione di quanto versato. Il periodo massimo è di 7 anni in retroazione. Le somme da restituire, in questo caso, potrebbero anche essere piuttosto rilevanti: pensiamo, ad esempio, all’erogazione di denaro per il solo pagamento dell’assicurazione malattia, che è nell’ordine, in media, di 600 CHF al mese. In un anno si può agevolmente calcolare almeno 6000 CHF che, moltiplicati per 7, danno un totale di 42.000 CHF. E’ stato dunque chiesto al Consigliere di Stato Poggia se vi siano soluzioni allo studio per venire incontro a queste problematiche.
Ebbene, la risposta è stata abbastanza positiva, dal momento che nel cantone è allo studio, in questi mesi, proprio l’ipotesi di un’amnistia sociale, che potrebbe prevedere la restituzione delle somme percepite retroagendo di un anno, o al massimo di due, per favorirne l’adesione. Questo andrebbe, però, di pari passo (come da specifiche pressioni parlamentari) con dei controlli più stretti in sede di studio delle domande o in fase successiva all’ottenimento degli aiuti sociali medesimi.
Riguardo a questo argomento, l’Avv. Testaguzza ha narrato un piccolo esempio utile a differenziare situazione da situazione. Tempo fa si è presentata in associazione una persona con una lettera a lei inviata dal Servizio delle prestazioni complementari, che versa aiuti da anni in suo favore, con la quale si richiedeva la produzione di certificati catastali per verificare la sua situazione immobiliare in Italia, prima di confermare, o meno, l’erogazione stessa. Dai certificati catastali è risultata l’esistenza di parecchi immobili, di cui questa persona è comproprietaria assieme ai fratelli (case coloniche e svariati terreni agricoli). A quel punto, si è ritenuto necessario procedere prima all’invio della denuncia spontanea alle autorità fiscali di Ginevra e, in un momento successivo, consegnare le visure catastali, in modo da evitare che quel contribuente incorresse nelle ammende e nel procedimento penale previsto dalla normativa sull’amnistia fiscale in caso di assenza di autodenuncia. Inoltre, per evitare che il Servizio delle prestazioni complementari interpretasse in maniera non corretta i certificati catastali, si è pensato di consegnarli assieme ad una lettera esplicativa per evidenziare il fatto che si trattava di immobili di scarso valore (case coloniche in zone in crisi immobiliare e terreni agricoli con reddito dominicale molto basso) e difficilmente commercializzabili dal momento che i proprietari erano più di uno. Ebbene, l’ufficio ha riconfermato gli aiuti nonostante la presenza di immobili di proprietà da parte del beneficiario degli aiuti stessi.
La parola è poi passata a Mariano Franzin che ha trattato l’argomento dell’IMU sulla prima casa da parte dei pensionati iscritti all’AIRE e dell’amnistia fiscale.
Quanto all’IMU ha sottolineato come il Governo abbia stabilito che la tassa immobiliare, così come la TARI (e 2/3 della TASI), non debbano più essere pagate sull’immobile dichiarato come prima casa. La normativa è stata estesa anche ai pensionati italiani iscritti all’AIRE, i quali potranno scegliere su quale immobile non pagare l’IMU (solitamente quello che ha l’IMU più alta), a nulla valendo le eccezioni di alcuni Comuni che negano tale scelta con scuse pretestuose. L’agenzia delle Entrate, difatti, come ben riferito da Franzin, lo ha precisato. Gli unici Comuni ove questa regola non è in vigore, si trovano in Trentino-Alto Adige, regione, come noto a statuto speciale. Attenzione, però. Non pagano l’IMU i pensionati che vivono in Svizzera (o in Germania o in un altro paese europeo) e che percepiscono pensione svizzera (o tedesca o di altro paese europeo ive risiedono). Al contrario, se il pensionato vive in Svizzera ma percepisce, ad esempio, una pensione in Lussemburgo, l’IMU sulla prima casa dovrà continuare a pagarla.
Quanto all’amnistia fiscale, oltre a ribadire con energia, la assoluta necessità di aderivi e di farlo al più presto (condividendo il punto di vista anche con l’Avv. Testaguzza), Franzin ha dato un paio di esempi concreti per quanto riguarda le somme richieste nel cantone tedesco a fronte delle denunce spontanee. Primo esempio: casa di valore di 55.000 CHF a Messina: il contribuente ha pagato 2.700 CHF per i supplementi di imposta sui 10 anni (come prevede la legge federale) e pagherà ogni anno 250 CHF di imposte sulla fortuna. Secondo esempio: due immobili di valore (accettato da Berna) di 70.000 e 54.000 CHF a Lecce. Si trattava di due appartamenti costruiti dal contribuente, uno utilizzato dalla famiglia per le vacanze, l’altro affittato per un canone di locazione di € 350,00 mese (sul quale le imposte erano già state pagate in Italia). Questo contribuente ha pagato per i 10 anni 7.100 CHF per la tassa federale (IFD) e 1700 CHF per la cantonale (ICC). Quindi circa 10.000 CHF. Bisogna, però, considerare che a Berna il valore locativo è del 6%, mentre a Ginevra è del 4,5% e nel Vallese è del 4%, quindi varia da cantone a cantone.
Ancora su questo argomento, Franzin ha riferito che, all’esito dell’accordo siglato lo scorso 23 febbraio, la Svizzera si sta già muovendo con i controlli. E, difatti, a proposito di italiani che in vista dell’amnistia fiscale hanno preferito tornarsene in Italia, lasciando qui la famiglia (figli e nipoti), ma anche pensioni e conti bancari, Franzin ha informato i presenti che vi è stata una sentenza del Tribunale di Bellinzona che ha respinto una richiesta da parte delle banche ticinesi che chiedevano all’intestatario di un conto corrente svizzero, la prova che fosse in regola con il fisco italiano, bloccandone, al contempo, i conti. Secondo il Tribunale, spetta, in questo caso, all’intestatario del conto corrente di controllare di essere in regola con il fisco italiano e non alle banche.
L’ultimo ad intervenire è stato l’On. Alessio Tacconi, parlamentare eletto dai residenti all’estero, il quale ha fornito informazioni sul divieto della doppia imposizione e sul pagamento del canone TV da parte degli iscritti all’AIRE.
Sulla doppia imposizione ha sottolineato che, nonostante vi sia un divieto esplicito di non far pagare ai contribuenti le stesse tasse in due Stati diversi, vi sono dei casi in cui tale divieto non viene perfettamente rispettato, mettendo in atto prassi che in buona sostanza lo aggirano. Questa situazione è stata già segnalata al Ministero delle Finanze e si sta lavorando per risolvere questo problema. Quanto, invece all’IMU ed alle tasse insistenti sugli immobili in generale, l’On. Tacconi ha riferito che si è visto come la maggior parte delle tasse i Comuni le incassano proprio da chi risiede all’estero. È stata fatto, dunque, una proposta di legge, dal momento che molti parlamentari in Italia, ben comprendono la situazione dei cittadini residenti all’estero (soggetti, a volte, a qualche discriminazione rispetto a chi risiede in Italia), ma ancora non c’è stata approvazione e si spera in un possibile futuro esito positivo.
Sul canone TV, nessuna differenza sussiste fra chi vive in Italia e chi vive all’estero e, dunque, tutti debbono pagare, nella bolletta della luce, la somma di € 100,00 all’anno, come previsto dalla normativa. L’On. Tacconi e l’On. Farina, facendo proprie le proteste di chi risiede all’estero e magari si reca in patria soltanto per un mese o due all’anno, e che si ritiene discriminato da questa normativa, hanno fatto una proposta di legge che è stata firmata da tutti. L’impegno c’è, riferisce Tacconi, ma di certo per il 2016 non ci saranno novità.
Alla fine della serata, i relatori hanno risposto alle molte domande poste dai presenti, soprattutto per quanto riguarda l’IMU e l’amnistia fiscale e, dopo i ringraziamenti ed i saluti, è stato offerto un piccolo rinfresco a tutti.
Le comunicazioni di servizio di questo mese sono le seguenti: l’Avv. Testaguzza sarà presente in sede nei giorni del 3 giugno (dalle 14 alle 17) e del 10 giugno (dalle 10 alle 13).
Inoltre, chi fosse interessato ad ascoltare tutta l’intervista al Consigliere di Stato Mauro Poggia, che ha risposto anche ad altre domande sulla disoccupazione e sull’eventuale abbassamento dei primi delle assicurazioni malattia, può farlo collegandosi, tramite Internet, sul sito www.ciaoitalia.tv.
Piu notizie
Non c’è salute senza salute psicologica
SAIG in casa Cupiello con il “Teatro Primo Sole di Basilea”
Procedono i lavori del Comitato di Presidenza del CGIE