Un aiuto per i connazionali all’estero in condizioni socio-economiche disagiate

A tre anni dalla sua presentazione – 19 aprile 2013 – la proposta di legge presentata dai deputati del Maie Ricardo Merlo e Mario Borghese per istituire “un assegno di solidarietà in favore di cittadini italiani residenti all’estero in condizioni socio-economiche disagiate” è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera da dove, se verrà messa in calendario, inizierà il suo iter parlamentare. Il testo dovrà essere sottoposto anche ai pareri delle Commissioni Affari Sociali, Affari Esteri, Bilancio, Finanze e Lavoro.
La proposta di legge, spiegano i due parlamentari eletti in Sud America, è rivolta “a quei nostri connazionali emigrati che, cercando la fortuna lontano da casa, non l’hanno trovata”. La sua “priorità” è “quella di restituire dignità sociale a chi ha subìto l’ingiustizia storica dell’emigrazione”.
Si propone, dunque, di “riconoscere il diritto a ricevere un aiuto solidale dello Stato” sulla scia di quanto avvenuto in Spagna dove “si dà rilevanza giuridica all’essere stato “vittima di una ingiustizia storica””. L’assegno “di riparazione storica” proposto da Merlo e Borghese sarebbe “a favore dei cittadini italiani emigrati fino al 1960, residenti all’estero e ultrasessantacinquenni, che si trovino in condizioni “verificabili” di indigenza”.
Il numero dei beficiari sarebbe “ben circoscritto”. Questo “assegno di riparazione storica è, per tanti emigrati italiani anziani, un’esigenza che si pone in maniera pressante ed improcrastinabile, ancora di più quando risiedono in Paesi colpiti da gravi crisi economiche e sociali”, ma anche “un atto di giustizia sociale, che attribuirebbe ai soggetti destinatari un aiuto economico minimo, per superare le difficoltà di vita, nello stesso Paese che li ha accolti, al fine di evitare un secondo e totale sradicamento”. Infatti, “queste persone, spinte dalla necessità, a volte decidono di ritornare in Italia. Ma tornare a vivere nel proprio Paese, dopo anni di emigrazione, non vuol sempre dire tornare in famiglia e tra gli amici d’infanzia, anzi, in molti casi, purtroppo, significa solo, come accadde per l’esodo, un trasferimento per sopravvivere”.
Secondo Merlo e Borghese le “soglie di accesso” definite dalla proposta di legge “restringono l’area dei potenziali beneficiari, il cui numero – stimato in 30.000 unità circa, sulla base dei dati del Ministero degli affari esteri del 2007 – andrà necessariamente riducendosi, per cause naturali, nel corso degli anni: cosicché il maggiore costo sopportato dal bilancio dello Stato nei primi anni di applicazione di questo provvedimento andrà, con il passare del tempo, via via diminuendo”.
La spesa, per il primo anno di attuazione, sarebbe di “60 milioni di euro. Dal secondo anno in poi, le ambasciate italiana, attraverso i consolati e in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate stesse, trasmetteranno al Ministero degli affari esteri, nei termini previsti, le domande pervenute e accolte, presso le rispettive sedi, consentendo un ulteriore aggiustamento e ricalcolo della spesa per l’anno successivo”. La proposta di legge si compone di sei articoli.
Art. 1. (Oggetto).
1. È istituito l’assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all’estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all’estero.
2. L’assegno spetta, a decorrere dall’anno 2014, ai cittadini italiani che hanno compiuto i sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.
3. Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell’immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell’assegno.
4. A decorrere dall’anno 2014, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all’estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell’assegno di riparazione storica.
5. In fase di prima attuazione della presente legge, per l’anno 2014, l’assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 4.
6. A decorrere dall’anno 2015, le risorse da destinare alla corresponsione dell’assegno sono determinate annualmente dalla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 2. (Presentazione delle domande).
1. I soggetti di cui all’articolo 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell’assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’erogazione dell’assegno stesso.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) una fotocopia autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all’estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;
b) un’autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all’articolo 1, comma 2;
c) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall’ente erogatore.
Art. 3. (Importo dell’assegno).
1. L’importo dell’assegno di riparazione storica è pari a quello dell’assegno sociale di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 4. (Estinzione del diritto).
1. Il diritto all’assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:
a) stabilisca la sua residenza in Italia;
b) rinunci alla cittadinanza italiana;
c) perda i requisiti di reddito di cui all’articolo 1, comma 2.
Art. 5. (Disposizioni per la valutazione della spesa).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, a decorrere dall’anno 2015 i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui all’articolo 2, comma 1, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinazione delle risorse necessarie per la corresponsione dell’assegno di riparazione storica nel corso dell’anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 6. (Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”. (aise) 

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