Congedo parentale: cosa aspetta la Svizzera?

Dal 2010 la Commissione federale per le questioni familiari (COFF) sostiene con fermezza l’introduzione di un congedo parentale a livello nazionale.

Con diverse pubblicazioni concernenti proposte di modelli, l’utilità e il finanziamento di un congedo parentale, fornisce le basi per un dibattito pubblico. L’anno scorso, in seguito all’introduzione di un congedo di paternità di due settimane e di vari interventi parlamentari cantonali sul congedo parentale, il dibattito in materia ha avuto un nuovo slancio. Tuttavia, le richieste cantonali vengono perlopiù respinte. Oltre all’argomento dei costi, vi si oppone anche la necessità di un’unica soluzione nazionale e non di 26 soluzioni cantonali. In questo contesto, l’anno scorso la COFF ha sviluppato il suo modello di 38 settimane di congedo, proposto dal 2010, adeguandolo ai mutati bisogni dei genitori, del mondo economico e della società.

Rispetto a quelli precedenti, il modello adattato limita ulteriormente la libera ripartizione delle settimane. Nei Paesi con un congedo parentale è infatti emerso che la libertà di scelta incide negativamente sulla riscossione del congedo parentale da parte dei padri, impedendo quindi una maggiore partecipazione delle madri al mercato del lavoro, con tutte le ripercussioni negative che questo comporta, come prospettive di carriera insoddisfacenti, salari più bassi e, in ultima analisi, anche una previdenza per la vecchiaia insufficiente. Di conseguenza, la COFF prevede ora la possibilità di ripartire le settimane in modo paritario (19 settimane per ciascun genitore) o variabile. Conil nuovo modello proposto, le madri possono beneficiare di un totale tra 16 e 23 settimane e i padri tra 15 e 22 settimane di congedo parentale. I traguardi già raggiunti, ovvero il congedo di maternità di 14 settimane e il congedo di paternità di 2 settimane, saranno mantenuti.

Nella sua posizione «Congedo parentale: cosa aspetta la Svizzera?», la COFF propone al contempo alcuni miglioramenti per l’impostazione del congedo parentale concernenti la protezione dal licenziamento per i padri, il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di ripresa parziale dell’attività, la flessibilizzazione della fruizione del congedo, le condizioni di diritto in seguito all’aumento delle forme familiari e la possibilità di riscossione concomitante del congedo per un periodo più lungo in caso di maggior bisogno di sostegno.

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