La tempestiva cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per gli italiani all’estero è di fondamentale importanza anche ai fini dell’obbligo sul territorio italiano della dichiarazione del periodo di imposta o delle eventuali impugnazioni di accertamento delle cartelle di pagamento.
Grazie al Decreto Legge 25 marzo 2019, n.22 (c.d. “Decreto Brexit”) il problema è stato parzialmente risolto dato che la richiesta di iscrizione all’AIRE del connazionale per le domande presentate dopo il 26 marzo 2019 avrà decorrenza dalla data di presentazione, mentre per le domande presentate prima del 26 marzo 2019, e non ancora perfezionate, avrà decorrenza dal 26 marzo 2019.
Tuttavia, tutti quei connazionali già iscritti all’AIRE al tempo dell’entrata in vigore della suddetta legge si sono visti perfezionato il loro cambio di residenza anagrafica/fiscale non a decorrere dalla data di presentazione della domanda di iscrizione bensì di perfezionamento (lentezza burocratica che può tardare più di sei mesi), scaturendone così una non indifferente iniquità ed una lesione del diritto di difesa per la quale sarebbe auspicabile prevedere uno specifico intervento.
P.S.
Analoga sitiazione può avvenire nella circostanza di comunicazione di cambio di residenza all’interno della stessa circoscrizione od altra.
Stabile (CGIE) – Cancellazione anagrafe popolazione residenti per gli italiani all’estero: porre rimedio a lentezza burocratica

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