Amnistia fiscale e aiuti sociali. Come comportarsi

Visto il grande interesse per l’argomento riguardante l’amnistia fiscale, riteniamo opportuno chiarire ancora meglio qual’è la procedura seguita dall’Hôtel des finances di Ginevra per calcolare il valore locativo sugli immobili all’estero.

Molte sono, difatti, le persone che necessitano di capire un po’ più nel dettaglio i calcoli fiscali per quel che concerne la fortuna immobiliare esistente fuori dai confini elvetici.

Ebbene, diversamente da quanto precedentemente sostenuto, il calcolo del valore locativo parte non dalla rendita catastale, bensì dal valore di acquisto (o di costruzione) dell’immobile stesse e viene fatta una distinzione per quanto riguarda il valore locativo per il pagamento delle imposte federali (IFD) ed il valore locativo per il pagamento delle imposte cantonali (ICC).

Facciamo un esempio pratico molto semplice:

ho acquistato un appartamento in Italia 15 anni fa al costo (presente nell’atto notarile di acquisto) di € 100.000,00. Ai fini del calcolo per l’imposizione federale, si moltiplicano 100.000,00 x 4,5% (quota valore locativo a Ginevra). Il risultato, cioè € 4.500,00, è il valore locativo per l’IFD.

Ai fini del calcolo per l’imposizione cantonale, si deduce dai 100.000,00 un 4% per un massimo di 10 anni (e, dunque, il 40%) per il deprezzamento nel tempo dell’immobile e si moltiplica il risultato, di € 60.000,00 (100.000,00 meno 40.000,00) x 4,5%. Il risultato, cioè € 2.700,00, è il valore locativo per l’ICC.

Avremo, dunque, 4.500,00 e 2.700,00 che sono sommati alla fortuna totale e alle revenu annuali per calcolare l’imposizione globale dovuta. L’impatto di queste imposte è minimo, come riferisce l’ufficio del Servizio di controllo dell’ufficio delle imposte di Ginevra, in quanto questo influenza solamente il tasso della fortuna totale di ciascun contribuente e delle proprie rendite.

Dopo aver dichiarato di aver immobili all’estero, ciascun contribuente riceverà un documento, allegato ai borderaux rectificatifs, con una ripartizione internazionale (necessaria per la ripartizione delle imposte tra i due paesi) che distingue le rendite e la fortuna svizzera e le rendite e la fortuna italiana.

Passiamo, ora, a fare un resoconto per quanto riguarda l’altro argomento che sta tenendo sulle spine parecchi contribuenti italiani, i quali hanno chiesto ed ottenuto degli aiuti sociali non dichiarando di essere beneficiari di beni all’estero (immobili, denaro o pensioni, poco importa).

Come già riferito nel precedente numero del nostro giornale, la SAIG, assieme alla sottoscritta, sta organizzando una serie di incontri con gli enti preposti ad erogare gli aiuti sociali nel Cantone di Ginevra, al fine di meglio comprendere e far comprendere ai nostri lettori, quali sono i requisiti per richiedere e ottenere l’aiuto sociale in caso di difficoltà finanziare e se il possesso di beni all’estero può incidere o meno sull’erogazione stessa ed in quale misura.

Il primo ente contattato che ci ha risposto di cui ci occupiamo in questa sede è l’Hospice Général, nella persona di M. Christophe Huguenin, Direttore aggiunto dell’ente, il quale riferisce quanto segue:

“l’Ospizio Generale versa le prestazioni finanziarie d’aiuto sociale in applicazione della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale del 22 marzo 2007. L’aiuto sociale, dunque, persegue lo scopo di prevenire l’esclusione sociale ed aiutare le persone che ne soffrono a reinserirsi in un ambiente sociale e professionale. Tale organizzazione ha anche lo scopo di garantire a coloro che si trovano in grosse difficoltà morali e materiali delle condizioni di esistenza conformi alla dignità umana, avendo cura che tutti i loro mezzi e quelli della loro cerchia siano mobilitati.

E’ per questo motivo che le prestazioni d’aiuto finanziario sono sussidiarie a qualsiasi altra fonte di indennità qualsiasi essa sia. La persona che sollecita l’aiuto sociale ed anche i membri del suo gruppo familiare devono avere esaurito qualsiasi altra possibilità di rimedio o di aiuto (esempio: lavoro, famiglia, fortuna). Devono anche aver precedentemente ricorso alle prestazioni delle assicurazioni sociali o di altri organismi d’aiuto sociale (esempio: indennità di disoccupazione, dell’assicurazione infortuni o assicurazione malattia, assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, delle prestazioni complementari federali e cantonali all’AVS/AI).

In principio, l’aiuto sociale non interviene a favore di una persona che possiede una fortuna di beni mobili (esempio: soldi in contanti, conti bancari, postali, carte di credito, azioni, obbligazioni, valori mobiliari di qualsiasi natura) o immobiliari (immobili in Svizzera o all’estero). Eccezionalmente e sotto certe condizioni, un finanziamento rimborsabile può essere accordato ad una persona proprietaria di un bene immobiliare a Ginevra se questo bene gli serve da dimora  permanente.

Prima di qualsiasi intervento finanziario, la persona deve impegnarsi a rispettare le disposizioni legali in vigore. Si tratta soprattutto per la persona di dare immediatamente e spontaneamente all’Ospizio Generale qualsiasi informazione e qualsiasi documento necessario a stabilire la sua situazione personale, familiare ed economica tanto in Svizzera che all’estero, soprattutto qualsiasi informazione su qualunque forma di retribuzione o di fortuna.

Dal momento in cui una persona ottiene l’aiuto finanziario dell’Ospizio Generale senza informarlo che essa è proprietaria d’un bene immobiliare, essa rischia un arresto immediato delle prestazioni, una domanda di restituzione di tutte le prestazioni versate e una condanna penale per frode. Conviene ricordare a tale proposito che le disposizioni legali non prevedono amnistia in caso di frode all’aiuto sociale”.

Altro incontro è stato organizzato il giorno 24 marzo scorso presso la sede del Servizio sociale municipale sito a Rue Dizerens 25 a Ginevra, durante il quale il  Sig. Philipp Schroft, Direttore del servizio e il Sig. Radek Maturana, aggiunto alla Direzione, hanno spiegato che, quanto a questo tipo di servizio, eroga aiuti soltanto all’esito dello studio e dell’approvazione di ogni singolo dossier da parte del Servizio di prestazioni complementari della città di Ginevra. Non hanno, dunque, un potere discrezionale ma soltanto esecutivo. Sarà, a questo punto, necessario far riferimento al Servizio di prestazioni complementari per meglio comprendere la problematica che ci occupa.

Va comunque segnalato, intanto, che l’Ufficio Prestazioni Complementari  di Ginevra, sta chiedendo, proprio in questo periodo, a molte delle persone che hanno già ottenuto gli aiuti sociali, di produrre i certificati catastali italiani comprovanti il possesso o meno di immobili in Italia. Consigliamo, quindi, qualora ci si trovi in tale situazione, di procedere, prima del deposito dei certificati catastali al Servizio sociale, ad inviare, nel caso si tratti di immobili mai dichiarati prima al fisco svizzero, la denuncia spontanea tramite raccomandata all’Hôtel des finances, per non incorrere anche nelle ammende e negli eventuali procedimenti penali previsti in caso di scoperta d’ufficio dei beni in Italia.

Alessandra Testaguzza – Consulente legale della SAIG

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