Problemi e disparità per l’esenzione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione estera o in convenzione internazionale (già esenti dall’IMU), la Legge di Stabilità per il 2016 ha stabilito l’esenzione totale dalla TASI (la Tasi è la tassa sui servizi indivisibili, vale a dire tutte quelle attività comunali che non possono essere offerte a domanda individuale come per esempio l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, i servizi anagrafici, la sicurezza, ecc.) che invece fino al 31 dicembre 2015 gli stessi soggetti  pagavano con uno sconto dei due terzi della somma dovuta.

L’esenzione è sancita dal comma 14 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità che recita alla lettera b): “Il presupposto impositivo della TASI è  il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

Quindi viene abolita la TASI per l’abitazione principale che è – fare attenzione – quella definita ai sensi dell’imposta municipale dal DL n. 201 del 6 dicembre 2011. Si tratta proprio del Decreto Legge che ha stabilito, dopo le modifiche introdotte nel 2014 grazie ai parlamentari eletti all’estero, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (e cioè titolari di pensione estera o in convenzione internazionale come ha chiarito il MEF con la Risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015), a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

In sostanza, ai fini dell’esenzione totale dalla TASI, sull’abitazione principale,viene equiparata ad abitazione principale, e quindi esentata dal pagamento, anche l’unità immobiliare posseduta in Italia  dai nostri connazionali pensionati residenti all’estero. Nella legge di stabilità per il 2016, è bene chiarirlo, non ci sono invece novità che riguardano la TARI, e cioè la tassa sui rifiuti solidi urbani. Tale tassa rimane ridotta di due terzi per i pensionati italiani succitati, così come stabilito dall’art. 9/bis del DL n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazione dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014. Per ricapitolare, l’attuale normativa perciò prevede che gli emigrati iscritti all’AIRE e “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza” sono esentati dal pagamento dell’IMU e della TASI e devono invece pagare la TARI in misura ridotta di due terzi.

Tutti gli altri italiani residenti all’estero dovranno pagare invece l’IMU, la TASI e la TARI.

Giova tuttavia ricordare che per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni di esenzione o riduzione di IMU, TASI e TARI, il comune competente può, comunque, stabilire per l’IMU, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che la legge in vigore consente al comune di modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.

Per quanto concerne, invece, la TASI, i comuni competenti possono, sempre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, arrivare all’azzeramento del tributo in virtù delle norme in vigore e possono, altresì, differenziare l’aliquota del tributo in ragione della destinazione degli immobili.

Per quanto riguarda infine la TARI ricordiamo che, sempre in virtù delle norme in vigore,  i comuni competenti possono prevedere, con regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.

Ci pare evidente, sebbene consideriamo positivo il fatto che la categoria dei pensionati sia stata agevolata, che rispetto a tutti gli altri cittadini italiani residenti all’estero ci sia bisogno di un intervento legislativo urgente e chiarificatore su una normativa macchinosa, di difficile interpretazione e soprattutto discriminante tra varie categorie di emigrati: a) pensionati e non pensionati, b) pensionati di pensione estera e pensionati di pensione italiana, c) pensionati residenti nel Paese che eroga la pensione e pensionati residenti in un Paese estero diverso da quello che eroga la pensione (per non parlare inoltre della possibilità di essere sottoposti all’ennesima procedura di infrazione da parte della UE per aver delimitato l’esenzione ai soli cittadini pensionati iscritti all’AIRE e non a tutti i pensionati cittadini europei proprietari di casa in Italia).

Ingiusta è infine la decisione normativa che ha tolto ai Comuni la facoltà di introdurre attraverso l’esercizio della propria autonomia regolamentare l’equiparazione ad abitazione principale ai fini dell’IMU degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero, pensionati o non, come invece accadeva fino al 2014.

Governo e Parlamento dunque si devono sentire responsabili e responsabilizzati e devono valutare l’opportunità di correggere una situazione di dubbia legittimità e di certa iniquità, eliminando le confusioni interpretative e le disparità di trattamento.

I deputati Marco Fedi e Fabio Porta

 

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